Copyright e diritto d’autore: perché si utilizzano due termini diversi?

Copyright e diritto d’autore: perché si utilizzano due termini diversi?

Il linguaggio è fondamentale per comunicare ed esso esprime gli aspetti “attuali” di una società e ne segue le evoluzioni, per questo motivo nessuna lingua è cristallizzata in sé stessa, ma piuttosto subisce mutamenti continui, talvolta cedendo il posto a “termini” stranieri o che la velocità in cui viaggiano le “comunicazioni” oggi giorno introduce nelle abitudini “orali” e prescinde da qualsiasi “controllo”.


Il diritto in fondo rappresenta tante sfaccettature della società nella quale è partorito, raccogliendo elementi che mirano a dettare “regole” del vivere sociale, carpite ora da consuetudini (usi percepiti giusti e ai quali ci si conforma) o da ordinamenti stranieri, ossia da esigenze nuove, che seguono il passo della tecnologia. Non si può negare quindi che lo stesso diritto sia un fenomeno linguistico. Esso è il linguaggio più autorevole, ma non esente da mutamenti e come qualsiasi linguaggio sensibile al trascorrere del tempo e all’evolversi delle relazioni tra gruppi sociali.


Il diritto sia orale, come la consuetudine, sia scritto, come una legge o un altro atto avente forza di legge o comunque vincolante a vario titolo, perché ad esempio sancisce dei principi cui ci si deve uniformare, necessita di scomporsi in “parole” e queste ultime devono possedere autorevolezza a loro volta, essere chiare o quanto meno interpretabili in modo chiaro ed uniforme, talvolta astrattamente applicabili per analogia a casi simili, e, senza dubbio, “tecniche” ossia dotate di “tecnicismo”, tali da dar voce a istituti, atti che sono peculiari di una determinata materia.


Il linguaggio può definirsi in modo semplice come un susseguirsi di parole di senso compiuto ed il diritto non è altro che un susseguirsi di parole (spesso tecniche) di senso compiuto che esprimono una regola di condotta rivolta ai consociati ossia ad un determinato gruppo sociale.


A livello legislativo esistono due grandi blocchi. Il primo è espresso nel nostro ordinamento giuridico ed è un sistema atto a garantire in primis la persona umana, nel quale è nato il diritto d’autore propriamente inteso. Per cogliere questo aspetto basti porre attenzione alla Carta Costituzionale, che è incentrata sui diritti fondamentali dell’uomo (diritti inviolabili della persona) e che persino nella tutela di matrice “economica” non trascura le figure dei contraenti, specie se “deboli” all’interno di un dato rapporto giuridico (contrattuale e non). Così il diritto d’autore è nato per tutelare la persona dell’autore e garantirlo nel rispetto di quei diritti che sono “fondamentali” della persona, come la reputazione, la sua immagine, la libertà di espressione, etc.


Diversamente esiste il sistema giuridico conosciuto come “Common Law” e che è adottato negli ordinamenti anglosassoni. Questo sistema giuridico mira a tutelare i rapporti economici e gli aspetti economici sociali. In questo ambito è stato creato il concetto giuridico di “copyright” che si differenzia dal “diritto d’autore” anzidetto perché prescinde dalla tutela della persona dell’autore, ma mira a tutelare l’opera dell’ingegno creativa e gli interessi economici che su di essa esistono o che dalla stessa possono scaturire.


In sostanza il diritto d’autore ed il copyright si riferiscono alla medesima materia, a mutare è il “punto di vista” dal quale questa si osserva, che nel primo è accentrato sulla persona e nel secondo piuttosto sugli aspetti economici.


Sono infatti tipicamente anglosassoni o comunque di natura di “Common Law” tutte le forme contrattuali atipiche che regolano la materia ed alcune tipologie contrattuali di matrice “internazionale” trovano casa all’interno del sistema “copyright” (si pensi ad esempio ai contratti di distribuzione digitale ossia al sistema di creative commons) e dal nostro ordinamento giuridico possono essere soltanto adottate. Ne scaturisce talvolta la difficoltà pratica dell’adattamento del linguaggio “tecnico” in fase di traduzione e l’uso comune di termini “stranieri”.


La differenza esaminata esprime non soltanto due diversi linguaggi giuridici, ma in modo più profondo due differenti aspetti di intendere la società e quindi ha in sé una radice giuridica e sociologica.


© Studio Legla D'AMA