Diritto della Fotografia

Nel diritto d'autore che attiene al campo fotografico è opportuno porre in essere una fondamentale distinzione tra:

  1. Riproduzioni
  2. Fotografie Semplici
  3. Opere Fotografiche
Sommariamente è opportuno evidenziare che le prime non attribuiscono alcuna forma di tutela al loro autore, le seconde riconoscono una tutela attenuata, come oggetto di diritto connesso, mentre le terze costituiscono oggetto di diritto d'autore, poiché contengono il requisito della "creatività" e della "unicità", quel quid che rende identificabile la fotografia con il suo autore.

Inoltre per ottenere tutela le fotografie devono contenere determinate specifiche indicazioni richieste ex lege (alcuni elementi, come sancito da pronunce di giudici merito anche recenti, possono dedursi dal contesto in cui sono collocate/pubblicate le immagini fotografiche, ma spetterà al fotografo fornirne la prova ove necessario).



Il campo del Diritto della Fotografia, come si evince dai cenni riportati sopra, può dar luogo a diverse problematiche e necessita della conoscenza di regole base e della consulenza di un giurista che prevenga o risolva eventuali situazioni dannose o controversie.