OPERE CINEMATOGRAFICHE


Tra le opere dell’ingegno (articolo 2 l.d.a.) vi sono anche le opere cinematografiche, che si collocano in base ad una diatriba dottrinale o tra le c.d. opere collettive, ossia tra quelle composte.


Esse si compongono da più apporti creativi (colonna sonora; sceneggiatura; scenografia; soggetto; …) e per questo pare preferibile la tesi che attribuisce alle stesse natura di opera “composta”.


La Legge sul diritto d’autore dedica alle suddette opere gli articoli dal 44 al 50 e prevede come formalità meramente probatoria il deposito/registrazione dell’opera cinematografica presso il Registro Pubblico Speciale della SIAE. Questa formalità (ex art. 103 l.d.a.) attribuisce all’opera cinematografica datazione certa in merito a: esistenza dell’opera; pubblicazione dell’opera; individuazione dei titolari dei relativi diritti d’autore e connessi sull’opera.


L’opera si compone dunque di:

Soggetto- idea adeguatamente sviluppata;

Trattamento- anticipazione dei dialoghi e delle ambientazioni, quasi una bozza della sceneggiatura;

Sceneggiatura- estensione narrativa del soggetto e del trattamento.


Sono considerati co-autori di un’opera cinematografica diversi soggetti e precisamente:

il Regista/Direttore Artistico (colui che coordina e da vita all’opera traducendo in immagini/rappresentazione scenica la sceneggiatura); l’Autore del Soggetto (idea alla base della sceneggiatura);  l’Autore della Sceneggiatura (elaborazione completa del soggetto e sviluppo conclusivo); l’Autore della colonna sonora, ossia delle musiche originali del film.


I diritti d’autore sull’opera cinematografica si estinguono decorsi 70 anni dalla morte dell’ultimo dei co-autori suddetti.



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