Opere letterarie e diritto d’autore

Le opere letterarie sono opere dell’ingegno ai sensi dell’articolo 2 della Legge sul diritto d’autore:

In particolare sono comprese nella protezione: 

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta, quanto se orale; (…)”


Godono della medesima tutela anche le opere per elaboratore, equiparate alle opere letterarie, ex Convenzione di Berna e le banche di dati (articolo 1 L.d.a.).


La Legge sul diritto d’autore estende la tutela delle opere letterarie, lato sensu intese, sia se create in forma scritta, sia se “pronunciate oralmente” e questo punto ha sollevato diverse difficoltà in fase interpretativa ed attuativa della tutela ai casi concreti. E’ però indubbio che tanto un’opera scritta, quanto una orale possano contenere tutti i requisiti necessari per assurgere ad opera tutelata (opera dell’ingegno), ossia avere il carattere della creatività, originalità e novità. Detto ciò ovviamente la forma scritta rende l’opera più completa e agevolmente distribuibile commercialmente e quindi utilizzabile economicamente.


Oggetto della tutela non è l’idea sulla quale l’opera si fonda, ma la forma espressiva con la quale essa si estrinseca.


Oggetto di tutela quindi sono anche le opere scientifiche, in ragione della forma in cui esse si manifestano; le opere didattiche, pur con tutte le eccezioni ad esse relative; le opere religiose, nonostante l’eccezione delle opere della Santa Sede, ai sensi dell’articolo 5 della l.d.a., secondo cui sono esclusi gli atti ufficiali dello Stato, e delle Pubbliche Amministrazioni italiane e straniere.


L’autore o i co-autori di un’opera letteraria rientrante tra le categorie anzidette divengono dunque titolari di diritti d’autore sia morali, che patrimoniali, analogamente a tutte le altre opere dell’ingegno.


Le pubblicazioni scientifiche poi trovano specifica regolamentazione, ricorrendone le condizioni, nella L.112/2013 (accesso aperto) ed eventualmente ove applicabile nel codice di Proprietà Industriale.



Riferimenti normativi:

articolo 2 LDA opere letterarie tutelate
articolo 5 LDA eccezione
D. Lgs. 518/1992 introduce il secondo comma dell’articolo 2 LDA (programmi per elaboratore)
Capo V, LDA (eccezioni e limitazioni)
Legge 7 ottobre 2013 n. 112, di conversione del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, articolo 4, comma 2 (accesso aperto)
Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)


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