Opere dell'ingegno nel Diritto d'Autore

All’interno della categoria giuridica delle opere intellettuali troviamo:
- opere dell’ingegno;
- opere industriali;
- modelli industriali.
Le prime delle tre tipologie elencate sopra, le opere dell’ingegno, trovano tutela nell’ambito del c.d. diritto d’autore e sono tutte quelle opere frutto del lavoro dell’uomo, aventi carattere creativo e che attengono al mondo della cultura. La particolarità di dette opere è che esse acquisiscono tutela a prescindere dalla circostanza che siano dotate o meno della capacità di sfruttamento economico, ossia di produrre profitto economico.

Il carattere fondamentale che deve avere l’opera per trovare riconoscimento nel diritto d’autore e quindi tutela nell’ordinamento giuridico italiano è che essa abbia il carattere della creatività, ossia, come ha sancito la Corte di Cassazione, che è l’organo giurisdizionale di ultima istanza in Italia e che detta principi, che valgono come indicazioni rilevanti, seppure non vincolanti, essa:
- deve contenere o rappresentare una novità obiettiva;
- possedere compiutezza espressiva.
Precisamente la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 25173) stabilisce che “il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno […] sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità”.

Legge 633/41 (c.d. Legge sul Diritto d’Autore) e succ. mod.
Art. 1
I° comma. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
II° comma. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Opere tutelate ai sensi dell'articolo 1 della citata legge sono dunque quelle create e derivate dal lavoro dell'uomo, dotate del carattere della "creatività", quindi "originali", "innovative", "nuove", che ineriscono il settore dell'arte intesa nel senso più ampio, ex elencazione suddetta, e che si manifestino in qualunque forma o modalità espressiva. Non costituisce "opera" protetta ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore invece la mera idea, incubata e non estrinsecata in modo da poter essere fruita e fruibile. Per poterle rivendicare le idee vanno "manifestate" e devono essere dotate di c.d. originalità creativa.
Possiamo dire in modo semplice, che il carattere della creatività coincide con originalità e novità dell’opera. Originalità nel senso che l'opera sia il frutto di un lavoro intellettuale che esprima la personalità dell'autore, mentre per novità si intende la presenza di elementi che oggettivamente identificano e distinguono un'opera da altre dello stesso genere. 


Le opere oggetto di tutela sono elencate nel successivo articolo 2, che nel punto 2) descrive le opere musicali come segue:

le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.

Da "Diritto d'Autore- Arte in Regola (diritto della musica)" - Avv. Loredana Scifo (Studio Legale D'AMA) - 2018.
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