Le opere dell’architettura e il diritto d’autore

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Nel nostro ordinamento giuridico trovano tutela all’interno del diritto d’autore anche le opere architettoniche ed i disegni dell’architettura ex articolo 1 della Legge sul diritto d’autore 633 del ’41, ove sancisce, al primo comma, che:


Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.


Precisamente nel concetto di “opere dell’architettura” la dottrina ingloba: edifici, arredamenti d’interni, piani regolatori comunali, esterni degli edifici, nonché i disegni ed i progetti definitivi di una data opera dell’architettura.  


Trovano tutela anche a livello internazionale ex Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, che all’articolo 2 dispone:


1) L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammaticomusicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.


Al pari di tutte le opere dell’ingegno oggetto del diritto d’autore devono, per esser considerate tali, possedere il requisito della “creatività”.  


In giurisprudenza una recente pronuncia del Tribunale di Napoli (sentenza 27/02/2014 n. 3085) sostiene che tale requisito coincide non tanto con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma con la forma della sua espressione, la manifestazione esteriore dell’idea propria dell’autore, quindi con la sua soggettività (conformemente alla pronuncia della Corte di Cassazione del 2011, n. 25173). Precisamente un’opera, secondo la Suprema Corte, deve intendersi creativa quando possiede compiutezza espressiva e novità obiettiva.


Secondo la dottrina poi la valutazione circa la sussistenza del suddetto requisito deve essere complessiva e tenere conto dell’insieme degli elementi che, nel caso di specie, definiscono l’“opera dell’architettura” (edifici/giardini/progetti/arredi etc..).


La giurisprudenza riconosce la natura di opera dell’ingegno e quindi conseguentemente la tutela del diritto d’autore persino a progetti di ristrutturazione (consolidamento) di un edificio, purché posseggano un minimo di creatività.


Una volta riconosciuto il carattere della creatività all’opera in oggetto, l’autore o gli autori (architetto/i, ingegnere/i…) della medesima divengono titolari dei diritti morali e patrimoniali d’autore vertenti sulla stessa, al pari di tutti gli autori di altra tipologia di opere dell’ingegno.


Tra i diritti morali di cui gode l’autore di un’opera dell’architettura vi sono il diritto alla paternità ed il diritto all’integrità dell’opera, che trovano tutela nell’articolo 20 della Legge sul diritto d’autore, che al primo comma dispone:


Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.


Il secondo comma del succitato articolo, invece, prevede una eccezione:


Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.


Una sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, del 4 settembre 2013, n. 20227, precisa che:

Non ogni modificazione dell’opera costituisce violazione del diritto morale dell’autore. Infatti, ai sensi dell’articolo 20 l.d.a., sono censurabili solo le modifiche che comportano modificazioni sostanziali o formali che alterino il significato complessivo ed il pregio artistico dell’opera.


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