Coreutica e Diritto di Autore


L'articolo 2, n. 3 della Legge sul Diritto d'Autore, include tra le opere dell'ingegno tutelate dal suddetto Diritto d'Autore anche le opere coreografiche e pantonimiche, ed ovviamente anche le opere teatrali.


Articolo 2, Legge 633/41
In particolare sono comprese nella protezione:
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti.

E' necessario dunque che delle suddette opere ne sia stata fissata la traccia, anche in via digitale. 

La SIAE le tutela all'interno della SEZIONE LIRICA, precisamente include le: 

"opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche e assimilabili, anche quando utilizzate parzialmente o in forma di concerto. I brani staccati di tali opere, invece, sono di competenza della Divisione Musica".
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