Autore
La legge sul diritto d’autore (abbreviata con LDA) all’articolo 8, nel I comma, sancisce una presunzione autoriale di colui che dichiara come proprie determinate opere dell’ingegno, per cui si presume che egli ne sia “autore”. Detta presunzione può essere disattesa fornendo prova del contrario. L’autore per legge può anche non dichiarare la propria vera identità ed utilizzare uno pseudonimo, che può sussistere anche nell’ipotesi in cui la sua vera identità sia ben nota. Questa possibilità è disciplinata all’articolo 8, II comma LDA, ma trova riconoscimento anche nello stesso codice civile all’articolo 9. Dall’articolo appena citato si evince che lo pseudonimo può però essere tutelato analogamente al diritto al nome, ove abbia acquistato la stessa importanza del nome ed assolva alla medesima funzione di identificazione sociale.

Gli autori del testo e della musica di un brano sono vincolati ad utilizzare le proprie parti per un determinato periodo di tempo, salvo che non vengano utilizzate ex lege: musicata (la parte letteraria), eseguite o rappresentate (parte letteraria e musicale).

Artisti, Interpreti, Esecutori

Sono AIE (Artisti/Interpreti ed Esecutori) invece coloro che eseguono, interpretano, partecipano alla esecuzione di un’opera dell’ingegno imputabile ad altro soggetto (quindi autore della stessa). Questa categoria si pone quale ponte, o intermediario tra il creatore dell’opera (autore) ed il suo fruitore (utente/ascoltatore…).

La definizione di AIE ai sensi del Diritto d’Autore si ricava dalla lettura dell’articolo 82 della Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 41, secondo cui è colui che svolge una parte di notevole importanza artistica (o una prima parte) nella realizzazione/esecuzione dell’opera creativa, anche se di natura secondaria (comprimaria). 

Produttore di Fonogramma
Il nostro legislatore (...) definisce il c.d. Produttore di fonogramma all’articolo 78 Legge DA, che dispone come segue:

"Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni"

Come si ricava dalla lettera del precedente articolo il PdF riceve tutela qualunque sia la tipologia di “supporto” utilizzato per la fissazione dei suoni. Il supporto su cui viene inciso per la prima volta il suono è detto master. Il fonogramma quindi si definisce come lo strumento “portatore” di suoni, cui l’ordinamento giuridico, ai sensi della Legge DA, attribuisce rilevanza, tutelandone il detentore dei diritti di credito sul medesimo (PdF). Può accadere che il medesimo brano sia fissato autonomamente da più Produttori su diversi fonogrammi e in tal caso ciascun Produttore vanterà diritti di esclusiva sui singoli prodotti (fonogrammi).

Editore
Tra i soggetti che possono detenere diritti di utilizzazione abbiamo l’Editore musicale, che è l’imprenditore o l’impresa, che assume il compito di fornire la massima diffusione all’opera musicale. In generale l’editore si occupa della pubblicazione dell’opera, delle esibizioni live aventi ad oggetto l’opera tutelata, delle cover, dei downloading. di eventuali gadgets, e della sua diffusione in genere, affinché lo sfruttamento economico sia massimo. L’Editore, che nella maggior parte dei casi coincide con la casa discografica, acquisisce i diritti patrimoniali sull’opera attraverso il c.d. contratto di edizione ed il musicista deve prestare molta attenzione alle condizioni dello stesso, specie per quanto riguarda la sua durata. (...)

L’editore, è bene precisare, è un soggetto con le competenze necessarie affinché l’artista possa lanciare la sua opera e ricavarne profitto, quindi è una figura ad oggi fondamentale e che trova riconoscimento giuridico e tutela, ma è opportuno ponderare la scelta dell’Editore, poiché depaupera in parte l’artista dei proprio diritti, il quale dovrà dividere i proventi, compensi con lo stesso.
(L’editore per essere riconosciuto tale deve possedere determinati requisiti.)

Manager
(...) Il ruolo del manager è molto importante e deve essere una persona fisica dotata di autorevolezza e competenza. E’ considerato giuridicamente come un “mandatario” e si applicano al rapporto contrattuale, che intercorre tra manager ed artista, le norme giuridiche del codice civile che attendono al contratto di mandato, per cui il rapporto che si instaura con l’artista ha carattere fiduciario e si interrompe allorché venga meno la fiducia nei suoi confronti (recesso ad nutum). Nel caso in cui l’artista interrompa, recedendo dal contratto, il rapporto con il manager perché sia venuta meno la fiducia, potrà chiedere anche un risarcimento del danno, salvo diversa pattuizione contrattuale. Il mandato infatti può avere il carattere dell’irrevocabilità (mandato irrevocabile), ma solo se espressamente pattuito e sottoscritto dalle parti nel contratto. Il manager deve rendere il conto della propria attività all’artista, anche se è cattiva abitudine che ciò avvenga oralmente.

 Da "Diritto d'Autore- Arte in Regola (diritto della musica)" - Avv. Loredana Scifo (Studio Legale D'AMA) - 2018.
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