Il Fonogramma

Il Fonogramma

Questo mercoledì parliamo di “fonogramma”.

Quando ci si accosta al mondo della musica in modo più approfondito o professionale si scopre al suo interno l’utilizzo di terminologie “specifiche”, che possono sembrare, alla luce delle innovazioni tecnologiche, obsolete o di difficile “definizione”, ma in realtà costituiscono elementi importanti della materia, che possiamo identificare come “il diritto della musica”.

Uno di questi termini, sicuramente il più importante per l’industria musicale, ma anche per il mero settore musicale puramente “creativo” è la parola “FONOGRAMMA”.

Cos’è un fonogramma? Cosa lo caratterizza? Perché è importante? Chi lo “crea” e come si tutela?

Per rispondere a queste domande occorre innanzitutto ricordare che per esistere una qualsiasi opera dell’ingegno occorre un’attività creativa atta alla sua realizzazione. Questa attività è svolta dal musicista-autore, il quale si fa fautore di una creazione, nella specie musicale, concretizzando un’idea, esternandola. Un’opera musicale è esternata dal pensiero-idea del suo autore nel momento in cui essa viene fissata su un supporto.

Cos’è un supporto?

Un “supporto” è lo strumento, di qualsiasi natura esso sia, su cui viene fissato, ossia inciso, il brano musicale (l’opera musicale). Questo altro non è se non il c.d. “fonogramma”, che può definirsi quindi lo strumento su cui è fissato il suono e che attribuisce il riconoscimento di tutela al titolare dei diritti di credito sullo stesso.

Un supporto può essere il Master, che costituisce la prima “registrazione” dell’opera, ma può essere anche una incisione successiva. Per intenderci in termini più semplici un supporto è anche il CD su cui sono incisi i suoni.

Il detentore dei diritti di credito sul fonogramma è il produttore dello stesso, il quale acquista i diritti direttamente dagli artisti interpreti/esecutori dell’opera in oggetto. Al produttore di fonogramma è dedicata una definizione legislativa, che manca per il fonogramma in sé, precisamente la Legge sul diritto d’autore all’articolo 78 sancisce che :

"Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni".

Affinché il produttore possa godere dei riconoscimenti giuridici, come si evince dall’articolo succitato, occorre che il fonogramma dallo stesso prodotto sia il “primo”, la prima fissazione su supporto dell’opera, ossia possegga il requisito della “novità”.

Quanto detto si applica anche per le ri-masterizzazioni di opere già prodotte, le quali dovranno costituire “nuova produzione” introducendo una novità nell’opera (nella sua interpetazione, esecuzione, recitazione…), affinché il produttore possa beneficiare della tutela ex lege. Non si può peraltro prescindere dal consenso degli autori dell’opera originale per poter produrre una ri-elaborazione.

Il “fonogramma” è determinante anche al fine della individuazione del termine di durata dei diritti connessi, che sono i diritti spettanti agli artisti che eseguono o interpretano un’opera della quale non siano anche autori, nonché ai produttori di fonogramma. Infatti una modifica alla precedente statuizione sancisce che i diritti connessi durano 70 anni, termine che decorre o dalla prima fissazione dell’opera musicale su un “fonogramma”, ossia dalla sua prima esecuzione, recitazione in pubblico (comunicazione al pubblico).

Il fonogramma quindi è uno strumento dal quale originano diritti di credito in favore di colui che lo produce (il produttore di fonogramma) e per il quale la legge riconosce una presunzione di cessione dei diritti di utilizzazione economica, ossia i diritti di sfruttamento economico dell’opera nel mercato musicale, ai sensi dell’articolo 84 della Legge sul diritto d’autore, da parte degli artisti esecutori o interpreti. La presunzione opera nel momento della stipula di un contratto discografico, ma può essere disattesa fornendone prova contraria. La presunzione di cessione, è bene precisare, non opera su tutti i diritti di sfruttamento dell’opera, ma solo su alcuni, che sono specificatamente indicati dalla legge e precisamente: fissazione dell’opera su supporto; riproduzione in copie dell’opera fissata; distribuzione dell’opera fissata su supporto; radio- video diffusione dell’opera prodotta; autorizzazione al noleggio dell’opera. Il noleggio differisce dal prestito perché, mentre il primo opera a scopo di lucro, ossia in cambio di un corrispettivo, il secondo si concede gratuitamente. Il diritto di dare e concedere in prestito l’opera e di messa a disposizione del pubblico restano esclusi dalla presunzione predetta. Per “messa a disposizione del pubblico” si intende la condivisione dell’opera con terzi soggetti, ad esempio ciò che avviene on line con il caricamento dell’opera su piattaforme che ne consentono l’ascolto da parte degli utenti.

Da quanto detto si ricava l’importanza del fonogramma nel panorama musicale.

Il fonogramma, per poter essere distribuito nel mercato musicale (per intenderci ad esempio un cd prodotto da una casa discografica), deve possedere anche dei requisiti formali richiesti dalla legge e precisamente indicare:

  1. il titolo dell’opera;
  2. i nomi degli autori e degli artisti che l’hanno eseguita, anche in pseudonimo, specie per i complessi orchestrali;
  3. la data di produzione.

La prima fissazione di un’opera musicale su un fonogramma è assoggettata anche ad una forma di pubblicità legale, ossia al suo deposito entro 60 giorni dalla sua prima distribuzione, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106.

I compensi sono percepiti dai produttori, i quali provvedono successivamente a distribuire le quote spettanti agli artisti.

Possono coesistere più produttori della medesima opera ed in questo caso la legge stabilisce che tutti i produttori potranno disporre dell’opera, nel rispetto dei reciproci diritti.

© Studio Legale D'AMA

Avv. Loredana Scifo