Il diritto morale di integrità dell’opera.

Il diritto morale di integrità dell’opera.

L’autore vanta tra i diritti personalissimi (morali) del diritto d’autore il c.d. “diritto all’integrità” dell’opera dell’ingegno dallo stesso creata. A questo diritto è dedicato l’articolo 20 della Legge del diritto d’autore n. 633 del 41:

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.


Dal suddetto articolo si ricava che nessuno può, senza specifica autorizzazione dell’autore, modificare o alterare in alcun modo l’opera creativa, ledendo l’onore o la reputazione del predetto. Oggetto della tutela del diritto all’integrità quindi sono la reputazione e l’onore dell’autore.

Si fa riferimento a tutte quelle operazioni volte a modificare l’opera in senso peggiorativo, deturpandola, ossia attribuendo alla stessa un giudizio di valore culturale, sociale, artistico negativo o diminutivo tale da riflettersi nella persona del suo autore.

Fanno eccezione le opere di natura architettonica, allorché siano necessarie determinate modificazioni in fase di realizzazione, ma quando l’opera realizzanda è dichiarata di importante carattere artistico dalle autorità statali le opportune e necessarie modifiche dovranno essere apportate dallo stesso autore, sia in fase di studio, che di realizzazione.

Il diritto di integrità dell’opera dell’ingegno è un diritto morale ed in quanto tale:
irrinunciabile, inalienabile, trasmissibile agli eredi ed imprescrittibile.

Per quanto riguarda la trasmissibilità del diritto di integrità dell’opera dell’ingegno, come sancito dall’articolo 23 della legge sul diritto d’autore, è bene precisare che a seguito della morte dell’autore si modifica l’oggetto della tutela, poiché questa verterà sul rispetto della memoria del de cuius (autore).

In tema di diritto all’integrità dell’opera si ricorda la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione I civile, del 4 settembre 2013, n. 20227, in cui si afferma che:

Non ogni modificazione dell’opera costituisce violazione del diritto morale dell’autore. Infatti, ai sensi dell’articolo 20 l.d.a., sono censurabili solo le modifiche che comportano modificazioni sostanziali o formali che alterino il significato complessivo ed il pregio artistico dell’opera.”


L’autore allorché subisse una lesione del diritto in oggetto potrebbe chiedere giudizialmente il ritiro dell’opera dal commercio, sempre che sussistano gravi ragioni morali e con l’obbligo di indennizzare eventuali terzi che avessero acquisito diritti patrimoniali sull’opera in buona fede.


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Foto Loredana Scifo