DIRITTO DI SINCRONIZZAZIONE

DIRITTO DI SINCRONIZZAZIONE

Oggi trattiamo il diritto di sincronizzazione, inteso come il diritto patrimoniale d’autore, che si realizza nell’abbinamento di immagini/video ad un’opera musicale.

Il diritto patrimoniale d’autore è composto da più sottocategorie di diritti, dai quali scaturisce la corresponsione di compensi/equo-compensi connessi all’utilizzazione “economica” dell’opera in oggetto o comunque il diritto al percepimento di un corrispettivo economico.

All’interno dei possibili diritti patrimoniali d’autore troviamo quello c.d. di sincronizzazione, connesso alla realizzazione e all’utilizzo del video-clip. Oggi giorno il lancio sul mercato discografico/ musicale viaggia in un doppio binario, infatti vede da un lato l’opera musicale in sé (il file audio, fissato su supporto) e dall’altro il video-clip ad essa connesso. I canali di diffusione, ossia di comunicazione al pubblico dell’opera musicale, sempre più spesso combinano la trasmissione dell’audio dell’opera con quella della sua “rappresentazione video”, ossia della sincronizzazione.

L’incisività di un video-clip può influenzare l’andamento della distribuzione dell’opera, ossia costituire quasi una carta d’identità, una vetrina, dell’opera stessa verso l’esterno, ossia nel panorama musicale nazionale e/o internazionale.

La sincronizzazione, come sottolineato anche dalla Corte di Appello di Roma, nella pronuncia n. 5329 del 9 ottobre 2013, si colloca all’interno del più ampio diritto di elaborazione dell’opera dell’ingegno. Perché ci sia elaborazione di un’opera dell’ingegno, occorre che l’opera sia modificata in modo tale da dare origine ad una nuova opera, creativa, originale ed innovativa, a sua volta tutelata dalla normativa sul diritto d’autore.

Affinché però l’opera elaborata possa essere creata e riconosciuta meritevole di tutela è necessario che non leda i diritti degli autori/editori dell’opera originaria. La SIAE inoltre non può gestire tutti i diritti patrimoniali e rimane fuori anche il diritto in oggetto (di sincronizzazione), per cui non sussiste alcun sistema di licenze atto a garantire l’utilizzo dell’opera originaria, prescindendo dal consenso dei titolari dei diritti patrimoniali esistenti sulla stessa.

Non è possibile pagare un corrispettivo alla SIAE in cambio della disponibilità dell’opera musicale da utilizzare nel montaggio di un video, ossia in qualsiasi abbinamento tra immagini e l’opera suddetta. Alla SIAE dovrà essere pagata una somma in relazione alla riproduzione e comunicazione al pubblico (ex diffusione) che avrà ad oggetto l’opera musicale eventualmente abbinata al video.

Al fine di poter legittimamente utilizzare, come base musicale in un abbinamento video/immagini - musica, un’opera musicale, occorrerà, in conclusione, il consenso espresso di tutti gli aventi diritto (autore/i; editore/i), seppure sotto forma di licenza, ma che derivi direttamente dai predetti.

© Studio Legale D'AMA
Avv. Loredana Scifo