Cosa cambia con la nuova Direttiva UE?

Cosa cambia con la nuova Direttiva UE?

La digitalizzazione, ossia la possibilità di pubblicare e condividere opere intellettuali on line, ha scardinato le frontiere della territorialità e spalancato le porte alla condivisione di materiale protetto da diritto d’autore, talvolta al di fuori di qualsiasi controllo o tutela.

Si è posto il problema della gestione del panorama internet, in ragione del fatto che colossi operanti nel campo social network (es. Facebook) ossia nel settore dell’informazione (es. google, vedi google news), seppure in via indiretta, utilizzassero materiale protetto senza corrispondere alcun compenso ai titolari dei diritti di sfruttamento economico.

Così ad esempio piattaforme, come quelle succitate, utilizzano materiale protetto a danno di editori ed autori, lucrando inoltre attraverso le “sponsorizzazioni” o semplicemente danneggiando le testate editoriali, rendendo fruibile al pubblico una buona parte di articoli protetti, ponendosi quali “intermediari”, senza “controllo”.

Il fenomeno prescinde l’utilizzazione “senza scopo di lucro” libera che il singolo soggetto privato può compiere attraverso la condivisione del materiale (ad esempio il copia-incolla di un link) ed inerisce l’uso massiccio piuttosto posto in essere appunto dai giganti del web, che hanno costruito la loro “struttura” digitale anche grazie alle predette utilizzazioni “illegali” o, se vogliamo essere meno severi, “non regolamentate a dovere”.

L’esigenza di una Direttiva, che ponga delle regole cui i singoli Stati membri della Comunità Europea possano adeguarsi, è sorta proprio per garantire il rispetto del diritto d’autore in settori come l’editoria e la discografia, che oggi giorno si scontrano con l’avvento della tecnologia digitale e vivono un momento di crisi che inevitabilmente rischia di compromettere la cultura a 360°. Si sono formati schieramenti a sostegno della riforma da parte degli operatori del settore e di contro schieramenti promossi dagli utenti privati, che erroneamente, mi sento di poter affermare, vedono nella riforma l’introduzione di una “tassa” e di una limitazione dei propri diritti di libertà (nella specie di libera condivisione on line) e quindi di espressione. Pur volendo considerare in astratto (quale possibile soluzione adottata da uno Stato UE) l’introduzione di una forma di compenso similare a quello previsto per “copia privata”, ossia atta a compensare l’utilizzazione potenziale attuata dal singolo ad uso personale delle opere tutelate, occorre bilanciare gli interessi in gioco e tutelare le rispettive libertà ed i diritti. Deve essere precisato, infatti, che la propria libertà (qualunque essa sia) non può mai prescindere dal confronto con le altrui libertà e dal reciproco rispetto, soprattutto non deve ledere diritti, come i diritti d’autore e sminuire la valenza del lavoro creativo, che al pari di qualsiasi altra attività necessita di riconoscimento e retribuzione. Devono essere trovate valide soluzioni e a questa esigenza risponde la Direttiva in esame.

La modifica in fase di introduzione con la Direttiva UE inoltre non prevede l’imposizione di alcuna tassa in capo ai privati utenti, bensì la corresponsione di quote a titolo di diritto d’autore da parte delle piattaforme on line che utilizzano materiali protetti e seppure indirettamente ne traggono lucro.



Gli articoli della Direttiva UE incriminati dalle polemiche sono l’articolo 11 e l’articolo 13, ma esaminiamoli singolarmente.

Articolo 11. Questo articolo attiene a quanto detto sopra e dispone che i singoli Stati membri attuino misure affinché i Social Network ed i Motori di ricerca che utilizzano materiale protetto dal diritto d’autore, corrispondano i dovuti compensi agli aventi diritto, che nella disposizione comunitaria (detti compensi) sono definiti come “consoni ed equi”.

Articolo 13.  L’articolo 13 prevede che le grosse piattaforme on line che rendono fruibile materiale protetto da diritto d’autore da parte dei propri utenti, ad esempio rendendone possibile la condivisione, siano indotte a siglare “licenze” o altro, e per giungere a tale scopo si vuol imporre, alle suddette piattaforme, di svolgere un’attività di controllo sull’utilizzazione dei succitati materiali ed interagire, nella gestione degli stessi, con i titolari dei diritti tutelati. Anche questo, come il precedente articolo, quindi non mira a circoscrivere e limitare alcuna libertà di espressione, ma piuttosto garantire il rispetto dei diritti di tutti coloro che operano nel settore della creatività e della cultura, per impedire un uso “sconsiderato” delle opere protette e quindi un loro “abuso”.


E’ auspicabile in conclusione che l’interpretazione degli articoli citati e il loro recepimento da parte dei singoli Stati e dell’Italia tra essi, tenga conto delle esigenze in gioco e della effettiva finalità perseguita a livello UE, bilanciando gli interessi ed i diritti, nonché le “libertà”, senza trascurare l’importanza della creatività nella società e valorizzando piuttosto la cultura. E’ importante che gli utenti della rete internet comprendano che dietro ad un’opera intellettuale sta il lavoro creativo ed unico di soggetti che esprimono se stessi attraverso di essa e che spesso vivono di ciò. Occorre trovare soluzioni “eque” nel rispetto dei diritti e proprio in questa direzioni si indirizza la Direttiva UE, che in quanto Direttiva e non Regolamento non impone specifiche regole ai singoli Stati, ma si limita a sancire dei principi ai quali ciascun Stato membro dovrà dare attuazione con una propria legge interna.


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