Come fare a depositare un’opera musicale?

Come fare a depositare un’opera musicale?

Innanzitutto occorre precisare che non tutte le opere musicali genericamente intese sono tutelabili e definibili tali ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Un’opera per potersi definire "opera dell’ingegno tutelata" deve possedere i requisiti ex articolo 1 e 2 della legge suddetta. Innanzitutto essa deve introdurre un elemento di novità, rappresentare una “novità” ed avere carattere “creativo”, come ha stabilito la Corte di Cassazione, sentenza numero 25173 del 2011.

“…Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno […] sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità”.

Un’opera dell’ingegno poi per assurgere giuridicamente ad opera musicale, deve essere una composizione con o senza parole, ossia una variazione costituente opera musicale a sé. Questa opera può essere semplice, complessa o derivata. Si dice semplice la composizione singola imputabile al suo autore o a più autori, nel caso di co-autori. E’ complessa invece l’opera che si ricava dalla riunione di più opere singole o di parti di esse a formare un tutto uno, generando una composizione “nuova” e “creativa”. In questo caso autore è colui che organizza la “riunione” delle opere/parti di opere in un unico progetto. Un’opera può essere inoltre edita o inedita a seconda se sia già stata eseguita in pubblico, pubblicata o meno. Un autore può avere interesse a mantenere inedita la propria opera, quindi segreta, e non volere che la stessa produca frutti, maturando i relativi compensi, per molteplici ragioni personali, o piuttosto mirare a pubblicare e diffondere il più possibile l’opera distribuendola attraverso vari canali per sfruttarla economicamente il più possibile. In questa ultima ipotesi l’autore o gli autori potrebbero aver ceduto i diritti di sfruttamento economico ad un soggetto terzo l’editore, che diventerà detentore di diritti d’autore (patrimoniali, ex contractu) e quindi avrà voce in capitolo in merito alle sorti dell’opera stessa e alla sua tutela, oltre a percepirne i dovuti compensi da dividere con l’autore o gli autori.

Si prospettano quindi diverse possibilità di “deposito” impropriamente detto di un’opera musicale, a seconda della situazione concreta che si pone in essere. Così se l’autore vuole proteggere un’opera inedita, che vuol far rimanere tale, potrà munire l’opera di “data certa” attraverso una delle possibilità offerte dalla legge.

Certificazione Temporale. Esistono diverse piattaforme on line che forniscono il servizio di certificazione temporale, mediante i quali si può dotare di data certa un’opera, per impedire che taluno se ne appropri indebitamente o la deturpi etc..

Deposito presso un Notaio o raccomandata. Si può decidere di depositare l’opera su un plico debitamente sigillato presso un Notaio, ossia ricorrere all’auto-invio con raccomandata, preferibilmente con ricevuta di ritorno che certifichi la data della spedizione e della ricezione. Va precisato che la raccomandata non contiene più la data sulla busta, bensì un codice a barre che permette di risalire alla data mediante un servizio on line. Il plico depositato dal Notaio sarà conservato presso lo stesso, che ne avrà certificato la data. il luogo e le generalità del depositante, mentre quello auto-inviato dovrà essere debitamente custodito chiuso, se imbustato. In alternativa all’inserimento del plico in una busta e ricorrere all’auto-invio in questa modalità, si può inviare il plico stesso, ripiegandolo su se stesso, senza inserirlo in alcuna busta, in modo che il codice a barre venga apposto direttamente sul plico e fornisca una prova diretta ed imprescindibile della datazione.

PEC Anche la PEC, casella di posta certificata, può validamente assolvere al servizio di certificazione della data di invio e ricezione e può essere utilizzata per auto-inviarsi un documento, o un’opera musicale, inserendola in allegato, ma anche nel contenuto stesso della mail, per una maggiore sicurezza. Una volta auto-inviata la PEC, dovranno essere conservate sia la mail di avvenuta spedizione, che quella di avvenuta ricezione, poiché sono i documenti che certificano la data certa del contenuto spedito. Le ricevute vanno conservate in formato digitale, nel server di posta, perché non fornirebbero le medesime garanzie di certificazione “data certa” ove venissero solo stampate su carta. Non avrebbero la stessa valenza probatoria.

Firma autenticata. Ancora si può ricorrere all’apposizione dell’autentica della firma da parte del Notaio o di un impiegato comunale, in qualità di pubblico ufficiale, ossia applicare al documento una marca da bollo da far poi annullare con l’apposizione del timbro da parte di un ufficio comunale o dal tribunale, ma il pubblico ufficiale potrebbe rifiutarsi di farlo.

SIAE. La SIAE poi offre un vero e proprio servizio di deposito delle opere inedite. Questo tra tutti è il metodo più sicuro e serio. Le opere inedite vengono depositate presso un registro, su presentazione di apposita domanda alla sezione OLAF della SIAE. La domanda si presenta tramite compilazione del modello 350. Il deposito ha durata quinquennale ed è rinnovabile alla scadenza per altri cinque anni.


Le opere edite, in quanto produttive di compensi, devono essere depositate/registrate presso una società di collecting. Ad oggi è possibile depositare l’opera musicale nel territorio italiano ricorrendo alla SIAE, oppure ad altro organismo autorizzato dalla legge. E’ consentito anche rivolgersi ad una società estera, vertendo in territorio di libera circolazione delle merci e dei servizi a livello UE. Qualora l’autore decidesse di rivolgersi alla SIAE per affidare la propria opera musicale e percepire i relativi frutti, dovrà iscriversi o in qualità di associato, oppure di mandante. L’associato ha diritto a partecipare attivamente alla SIAE, il mandante può solo registrare le sue opere ed usufruire della tutela giuridica offerta, come il percepimento dei compensi. Il mandante in pratica dà mandato alla SIAE di gestire i proventi derivanti dalle opere musicali di cui è autore o editore e di distribuirli secondo la legge. Occorrerà compilare il modello 112 H e fare quanto richiesto: depositare copia dell’opera (anche una sua registrazione) ossia la partitura ed il testo, indicando i nominativi degli autori e degli eventuali editori.


Le opere rielaborate o derivate infine possono essere depositate/registrate come se costituissero nuove opere musicali, ma necessitano, per ottenere tutela e riconoscimento giuridico, del consenso degli aventi diritto sull’opera originale e della indicazione di detta opera e dei suoi autori. Qualora ci fossero editori che hanno acquistato il diritto patrimoniale di elaborazione dell’opera originale, dovranno prestare anch’essi il consenso all’opera derivata, ossia alla rielaborazione. In questo caso l’autore può depositare/registrare l’opera presso la SIAE, compilando il modello 112, depositando copia dell’opera rielaborata ed anche di quella originale, i consensi dovuti, nonché una relazione tecnica sulla rielaborazione, mediante il modello 115.

Anche in questa ipotesi è consentito rivolgersi ad una diversa società di collecting per depositare l’opera, ma non si potrà prescindere dall’autorizzazione alla elaborazione da parte dei titolari dello specifico diritto patrimoniale dell’opera originale.

Trattazione a parte meritano le c.d. Creative Commons, che descriverò nel prossimo articolo.

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Avv. Loredana Scifo